VISTO l’articolo 1 comma 3 dello Statuto che individua le competenze e attività istituzionalmente assegnate alle Comunità ebraiche;
VISTO l’articolo 38 dello Statuto che individua le competenze e il ruolo dell’Unione delle Comunità ebraiche;
CONSIDERATA la tendenza ad un notevole incremento nelle richieste di patrocinio e di presenza dell’UCEI alle manifestazioni promosse dalle comunità o enti terzi, in ragione della più elevata articolazione delle proprie competenze istituzionali;
CONSIDERATA l’esigenza di favorire lo snellimento delle procedure di assegnazione del patrocinio al fine di assicurare una tempestiva ed uniforme azione da parte dell’UCEI;
CONSIDERATO che l’UCEI in quanto ente di rango nazionale e per le funzioni ad essa riconosciuta promuove essa stessa manifestazioni ed eventi;
ADOTTA
Le seguenti linee guida
Articolo 1 (finalità e definizioni)
1. Le presenti linee guida definiscono criteri e modalità per la concessione del patrocinio alle Comunità in relazione all’organizzazione di eventi, quali convegni, seminari o giornate di studio o altre iniziative, promossi in associazione con altre Comunità e/o con organismi a carattere locale, nazionale e internazionale e con istituzioni culturali e religiose;
2. Ai fini del presente documento si intende per “patrocinio” il sostegno con associazione di immagine, segni distintivi e denominazione “UCEI” ad iniziative finalizzate alla realizzazione di obiettivi istituzionali delle Comunità;
3. Il patrocinio può essere concesso anche a soggetti terzi, pubblici e privati, quali Università, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, per le iniziative che l’UCEI ritenga meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali.
4. La concessione del patrocinio da parte dell’UCEI è decisione discrezionale dell’UCEI e non comporta l’erogazione di benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
5. Il patrocinio viene concesso ad una singola iniziativa, e non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
Articolo 2 (Condizioni per la concessione del patrocinio)
1. L’evento per il quale si richiede il patrocinio deve avere diretta corrispondenza con le finalità istituzionali dell’UCEI;
2. Le Comunità interessate ad ottenere il patrocinio devono presentare apposita istanza all’UCEI, con domanda indirizzata al Presidente dell’UCEI, corredata da una descrizione dettagliata dell’iniziativa, riportare la data ed il luogo di svolgimento della stessa nonché contenere ogni altra notizia utile per l’esame della domanda in base ai criteri esposti nell’articolo precedente.
3. Si dovrà inoltre specificare se siano state avviate richieste di patrocinio anche presso altre istituzioni.
4. Il programma dell’evento deve riservare un intervento ai rappresentanti dell’UCEI appositamente delegati;
5. La domanda deve pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento per essere esaminata in tempo utile dalla Giunta e consentire l’acquisizione di ulteriori dati e approfondimenti; Il Dipartimento per le Relazioni Esterne svolge l’istruttoria della domanda, acquisendo il parere di altri esperti e degli assessori di riferimento per la materia;
6. La Giunta, effettuata l’istruttoria, formalizza con specifica delibera la propria determinazione, sia positiva che negativa, in merito alla concessione del patrocinio;
7. La concessione del patrocinio comporta l’impegno da parte della Comunità o altro soggetto richiedente, di far pervenire, a conclusione dell’evento, una breve relazione riassuntiva dalla quale potrà essere desunta una nota informativa da pubblicare sui canali di comunicazione e stampa dell’UCEI.
Articolo 3 (Doverosità richiamo dell’immagine distintiva UCEI)
Le Comunità e gli altri enti, soggetti e dipartimenti che promuovono o organizzano eventi patrocinati e finanziati dall’UCEI sono tenuti a riportare chiara menzione dell’UCEI e del relativo sostegno in tutte le comunicazioni e materiale promozionale dell’evento.